Nel periodo autunnale e invernale dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno (a seguito della anticipazione del periodo introdotta dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017) è in vigore il divieto assoluto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa. La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.
Sono limitate le seguenti categorie di impianto a biomassa legnosa:
- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%
Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m. (delibera di Giunta regionale n. 7635/2008).
San Donato Milanese e Poasco rientrano nel divieto di cui sopra
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
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